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Art. 5 D.lgs. 33/2013
1. L’obbligo previsto dalla normativa vigente in capo alle Pubbliche Amministrazioni di pubblicare documenti, informazioni o dati comporta il diritto di chiunque di richiedere i medesimi, nei casi in cui sia stata omessa la loro pubblicazione.
2. La richiesta di accesso civico non è sottoposta ad alcuna limitazione quanto alla legittimazione soggettiva del richiedente. Non deve essere motivata, è gratuita e va presentata al Responsabile della Trasparenza dell’Amministrazione obbligata alla pubblicazione di cui al comma 1, che si pronuncia sulla stessa.
3. L’Amministrazione, entro trenta giorni, procede alla pubblicazione nel sito del documento, dell’informazione o del dato richiesto e lo trasmette contestualmente al richiedente, ovvero comunica al medesimo l’avvenuta pubblicazione, indicando il collegamento ipertestuale a quanto richiesto. Se il documento, l’informazione o il dato richiesti risultano già pubblicati nel rispetto della normativa vigente, l’Amministrazione indica al richiedente il relativo collegamento ipertestuale.
4. Nei casi di ritardo o mancata risposta il richiedente può ricorrere al titolare del potere sostitutivo di cui all’articolo 2, comma 9-bis della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni, che, verificata la sussistenza dell’obbligo di pubblicazione, nei termini di cui al comma 9-ter del medesimo articolo, provvede ai sensi del comma 3.
5. La tutela del diritto di accesso civico è disciplinata dalle disposizioni di cui al Decreto Legislativo 2 luglio 2010, n. 104, così come modificato dal presente Decreto.
6. La richiesta di accesso civico comporta, da parte del Responsabile della Trasparenza, l’obbligo di segnalazione di cui all’articolo 43, comma 5.
- L’accesso civico c.d. semplice rimane circoscritto ai soli atti,documenti e informazioni oggetto di obblighi di pubblicazione e costituisce un rimedio alla mancata osservanza degli obblighi di pubblicazione previsti dalla legge. Il dovere di pubblicazione è così presidiato dal diritto di chiunque, senza motivazione, di richiederne il corretto adempimento. L’accesso civico c.d.
- generalizzato (c.d. accesso FOIA) consente a chiunque, a prescindere da un particolare requisito di qualificazione e dalla motivazione, di richiedere l’accesso a dati e documenti detenuti dalle amministrazioni ulteriori rispetto a quelli oggetto di obbligo di pubblicazione (art. 5, co. 2, d.lgs.)
Responsabile trasparenza e anticorruzione e al quale vanno indirizzate le richieste di accesso civico in materia di trasparenza:
Giorgia Stricker
email:
rpct@ostetriche.bz.it
modulo di richiesta accesso civico semplice modulo di richiesta accesso civico generalizzato
Pagina aggiornata il 28.05.2024